Statuto dell’Associazione lacaniana a Milano
ARTICOLO 1
È fondata tra gli aderenti con il presente Statuto un’associazione senza fini di lucro che ha per nome: Associazione lacaniana a Milano, con sede a Milano. L’Associazione congloba e prosegue le attività di insegnamento, ricerca e formazione che dal 1999 vengono svolte dalla Scuola di psicanalisi di Milano, sezione dell’Association lacanienne internationale.
ARTICOLO 2
L’Associazione ha per scopo di assicurare la formazione degli psicanalisti, garantire la loro qualificazione, favorire lo sviluppo della loro disciplina, la ricerca clinica e teorica, il sostegno alla circolazione sociale del discorso analitico così come è stato formulato da Jacques Lacan. Essa è collegata all’Association lacanienne internationale che ha sede a Parigi, 25, rue de Lille e all’École Rhône-Alpes d’Etudes Freudiennes et Lacaniennes con sede a Grenoble, 6, cours Jean Jaurès. Il collegamento con le due
Associazioni è negli scopi e nei principi, e si attua anche tramite legami di collaborazione reciproca.
ARTICOLO 3
L’Associazione è composta da:
- soci ordinari;
- soci corrispondenti.
ARTICOLO 4
Ammissione. Per far parte dell’Associazione occorre essere ammessi dal Consiglio dell’Associazione che decide, in una delle sue riunioni, sulla base delle domande di ammissione presentate, dopo aver raccolto il parere del socio o dei soci con i quali il candidato avrà avuto un colloquio. L’ammissione all’Associazione non pregiudica un’ammissione all’Association lacanienne internationale e all’Ecole Rhône-Alpes d’Etudes Freudiennes et Lacaniennes. Il candidato ne farà espressa domanda, se lo desidera. In questo caso il rappresentante dell’Associazione presso l’Association lacanienne internationale presenterà la candidatura
in accordo con il Consiglio dell’Associazione.
ARTICOLO 5
I soci ordinari e i soci corrispondenti versano una quota annuale decisa dal Consiglio dell’Associazione su proposta del tesoriere. La quota è dovuta all’inizio di ogni anno solare.
ARTICOLO 6
Espulsione. La qualifica di socio si perde per: dimissione, decesso, radiazione pronunciata per mancato pagamento della quota o per motivo grave, dopo che l’interessato è stato invitato per lettera raccomandata a presentarsi al Consiglio dell’Associazione, per fornire spiegazioni. L’espulsione dall’Associazione implica quella dall’Association lacanienne internationale.
ARTICOLO 7
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che provengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
- a) i versamenti effettuati dai soci fondatori, dei versamenti ulteriori effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
- b) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- d) le donazioni.
Il Consiglio dell’Associazione stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno la quota associativa.
ARTICOLO 8
Consiglio dell’Associazione. L’Associazione è diretta da un Consiglio composto da almeno 4 membri eletti tra i soci ordinari dall’assemblea generale. I membri del Consiglio sono designati per due anni e sono rinnovabili per un terzo del loro numero dall’assemblea generale. Sono rieleggibili. Il Consiglio comprende:
- un presidente; rappresenta l’Associazione all’esterno; può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti;
- uno o due soci incaricati dell’insegnamento e dei cartels;
- uno o due soci incaricati delle pubblicazioni;
- uno o due soci incaricati della gestione amministrativa e della tesoreria.
I membri del Consiglio incaricati di una responsabilità possono avvalersi, se necessario, di un collaboratore in accordo con il Consiglio dell’Associazione. Il Consiglio si riunisce ogni tre mesi, assume le iniziative necessarie al buon funzionamento dell’Associazione e si incarica della loro esecuzione; aiuta il presidente nella redazione della relazione morale annuale; vigila al rinnovo del Consiglio dell’Associazione; propone il presidente da eleggere; vota a maggioranza lo scioglimento dei due terzi dei suoi membri: il voto del presidente vale il doppio.
ARTICOLO 9
Se le circostanze lo impongono, il Consiglio può riunirsi in sessione plenaria o parziale al di fuori della riunione trimestrale. In questo caso non potrà riunirsi che in presenza del presidente eletto.
ARTICOLO 10
Assemblea generale ordinaria. L’assemblea generale ordinaria comprende i soci ordinari, con diritto di voto e i soci corrispondenti, senza diritto di voto. Si riunisce una volta all’anno. Almeno quindici giorni prima della data fissata, i soci sono convocati a cura del Consiglio dell’Associazione. L’ordine del giorno è indicato sulla convocazione. Il presidente, assistito da un segretario, presiede l’assemblea ed espone la situazione morale dell’Associazione. Il tesoriere rende conto della propria gestione e sottomette il bilancio all’approvazione dell’assemblea. Dopo la discussione dell’ordine del giorno, si procede alla sostituzione dei membri uscenti.
ARTICOLO 11
Assemblea generale straordinaria. Su domanda della metà più uno dei soci iscritti, il presidente può convocare un’assemblea generale straordinaria, seguendo le formalità previste dall’articolo 10.
ARTICOLO 12
Un regolamento interno può essere stabilito dal Consiglio dell’Associazione che lo farà approvare dall’assemblea generale. Questo regolamento eventuale è destinato a fissare punti non previsti dallo statuto.
ARTICOLO 13
La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno tre quinti dei soci presenti all’assemblea che non possono essere in numero inferiore al 50% del totale dei soci dell’Associazione.
ARTICOLO 14
In caso di scioglimento l’assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall’art.13, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto.